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TRASPORTO DI ALIMENTI La normativa ATP ed HACCP hanno il non facile compito di salvaguardare l'integrità delle derrate deperibili. La differenza tra le suddette normative è la seguente: - LA NORMA H.A.C.C.P. previene il deperimento di alimenti causato da cariche batteriche presenti in ambienti, contenitori o veicoli non idonei mantenimento di alimenti; - LA NORMA ATP previene il deperimento di alimenti dovuto a variazioni di temperatura. Recentemente i controlli H.A.C.C.P. da parte delle ASL e soprattutto da parte dei N.A.S. sono applicati con maggiore frequenza, e ciò fornisce una notevole possibilità di vendita. Di seguito indichiamo i punti salienti delle leggi che regolamentano il trasporto di alimenti e che vi invitiamo a leggere per intero, al fine di fornire al cliente una buona consulenza e quindi acquistare la sua fiducia: - DIRETTIVA CE 852/2004 (RECEPIMENTO DEL METODO H.A.C.C.P.) : "I veicoli utilizzati per il trasporto di alimenti devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione, al fine di proteggere gli alimenti da fonti contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione" - DECRETO 26 MARZO 1982 n. 777 (RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 76/893/CEE SUGLI OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI): "i prodotti finiti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari, non possono contenere piombo, zinco o leghe contenenti più del 10% di piombo. Questi materiali, rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, se messi a contatto per 24 ore con una soluzione all 1% di acido acetico non devono cedere piombo a temperatura ordinaria" - DECRETO 26 MARZO 1980 N. 327 (DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE): "Il trasporto di sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali" La conformità del "COVER" a tutte le suddette normative è CERTIFICATA da un test realizzato da un laboratorio terzo, di cui alleghiamo copia del referto. Un campione di superficie di un pannello in vetroresina utilizzato per il COVER, è stato sporcato con diversi tipi di cariche batteriche tipiche degli alimenti. In seguito ad un'applicazione prolungata con temperature fino a 44° è stato ripulito e disinfettato con una soluzione di ipoclorito di sodio. In seguito a successivi controlli, il pannello oltre a risultare perfettamente pulito, non ha avuto variazioni chimiche della materia, non ha quindi inquinato. "COVER" è realizzato con prodotti che sono idonei a venire a contatto con derrate alimentari in conformità alle caratteristiche ben precise, definite dal Decreto n.777 del 23 agosto 1982. I materiali utilizzati per produrre COVER non contengono tali sostanze, per cui allo stato di vendita, non sono dannosi per la salute. TRASPORTO DI MEDICINALI Questo trasporto è regolamentato dal Decreto 6 luglio 1999 e dalla successiva circolare n.2 del 13 gennaio 2000. Di seguito indichiamo i punti salienti di queste normative, che vi invitiamo a leggere per intero: - DECRETO 6 LUGLIO 1999 (LINEE DIRETTRICI IN MATERIA DI BUONA PRATICA DI DISTRIBUZIONE MEDICINALI): "Tutti i mezzi impiegati per il trasporto dei medicinali devono essere dotati nel vano di trasporto di impianti idonei a garantire una temperatura alla quale in linea con le indicazioni europee sulle prove di stabilità, le caratteristiche dei prodotti non vengano alterate. Tutti i mezzi devono essere provvisti anche di una adeguata coibentazione fatti salvi casi eccezionali e documentati di trasporti in caso di urgenza e necessità, purchè da essi non derivino rischi di deperimento dei medicinali" - Circolare n. 2 del 13.01.2000 (INFORMAZIONE SULLA TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI MEDICINALI): "Si ritiene, ferma restando la discrezionalità affidata al responsabile del sistema di qualità, che, per una ottimizzazione gestionale, siano preferibili una conservazione e un trasporto effettuati, in modo unitario, ad una temperatura (inferiore ai 25°) che possa coinvolgere i farmaci a +25°, a +30° e quelli senza indicazione" "COVER" è stato testato i camera climatica e previo l'applicazione di un idoneo impianto di climatizzazione, il vano di carico mantiene una temperatura di 18° con 43° esterni. Nel caso in cui il cliente abbia la necessità di trasportare anche medicinali che debbano stare ad una temperatura inferiore (vaccini e soluzioni iniettabili) può trasportarli all'interno di appositi contenitori caricati all'interno del vano di carico del veicolo. TRASPORTO MERCI PERICOLOSE Questo trasporto è regolamentato dalla normativa ADR che tratta dettagliatamente degli imballaggi e dei sistemi di trasporto di tutte le merci pericolose. In particolare il seguente punto richiede un veicolo allestito con "COVER": NORMATIVA ADR: "I veicoli e i contenitori riutilizzabili, così come gli elementi di attrezzature e dispositivi riutilizzabili, venuti a contatto con sottoprodotti di origine animale e prodotti trasformati devono essere: - tenuti in buono stato di pulizia; - Puliti e asciutti prima dell'utilizzazione; - Puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione" Il "COVER" è conforme al trasporto delle seguenti classi di trasporto di merci pericolose: - Classe 6.1: Sostanze Tossiche - Classe 6.2: Sostanze Infettive - Classe 8: Materie corrosive Anche in questo caso, il "COVER" soddisfa tutti i requisiti normativi di questo particolare tipo di trasporto TRASPORTO SALME Questo trasporto è regolamentato dal Decreto 10 settembre 1990 n. 285. Di seguito indichiamo il punto saliente di questa normativa, che vi invitiamo a leggere per intero: " DECRETO 10 SETTEMBRE 1990 N. 285: "I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile" Anche in questo caso, il "COVER" soddisfa tutti i requisiti normativi di questo particolare tipo di trasporto
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